La mediazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un mediatore imparziale, indipendente e neutrale aiuta le parti a trovare un accordo per la risoluzione delle controversie anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
L’istituto della mediazione è uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
Se la mediazione si conclude positivamente, le parti sottoscrivono un accordo che, se sottoscritto anche dai propri legali di fiducia , assume il valore di titolo esecutivo.
In caso contrario le parti potranno poi rivolgersi al giudice ordinario.
La mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie.
■ è rapida: deve concludersi entro 3 mesi e il primo incontro di programmazione tra le parti viene fissato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di mediazione;
■ è riservata: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito allo stesso e ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni;
■ è semplice: il procedimento di mediazione si svolge senza formalità;
■ è economica, rispetto alle procedure ordinarie in quanto ha dei costi predeterminati. Le Tariffe sono determinate secondo le indicazioni del DM 180/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Il procedimento di mediazione è disciplinato dal Regolamento dell’Organismo di mediazione.
Dal 20 Settembre 2013, con il Decreto legge n. 69/2013 del 21 giugno 2013, noto come “Decreto del Fare”, convertito con Legge n. 98 del 9 agosto 2013, sono state introdotte significative modifiche in materia di mediazione.
In particolare è stato reintrodotto l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Le novità introdotte dalla riforma della mediazione possono riassumersi nei seguenti punti:
■ la reintroduzione della condizione di procedibilità per le suindicate materie, che prevede l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione. La disposizione rimarrà in vigore per un periodo di quattro anni;
■ il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione che diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello;
■ l’introduzione di un primo incontro (incontro di programmazione) in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione della mediazione e verifica con le stesse la possibilità di procedere con il tentativo di mediazione;
■ l’assistenza obbligatoria degli avvocati, al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura, nelle mediazioni che rientrano nelle materie oggetto della condizione di procedibilità, per cui è prevista comunque la partecipazione delle parti;
■ l’introduzione della competenza territoriale: l’istanza di mediazione deve essere presentata presso l’Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
■ la gratuità del primo incontro in caso di mancato accordo, fatte salve le spese di avvio;
■ la reintroduzione del gratuito patrocinio;
■ la sanzione per la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti al primo incontro di mediazione;
■ l’efficacia esecutiva immediata dell’accordo nel caso in cui le parti siano assistite dagli avvocati, e la possibilità negli altri casi, di ottenere l’efficacia esecutiva con la richiesta di omologa al Presidente del Tribunale;
■ la trascrizione degli accordi che accertano l’usucapione;
■ la previsione dell’iscrizione di diritto degli Avvocati all’albo dei mediatori, se in possesso di un’adeguata preparazione in materia di mediazione, e successiva formazione mediante la partecipazione ai corsi di aggiornamento;
■ la durata complessiva della mediazione non superiore ai 3 mesi.